Al quarto Trilogo e trascorsi circa sei mesi, i negoziatori del Consiglio e del Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo sul phase-down degli HFC, ufficializzato in data 18/10/2023 dal Consiglio Europeo con comunicazione del Presidente Raúl Fuentes Milani.
L'accordo dovrà essere ora ratificato dal CoRePer e poi votato in sede di Parlamento (nel mese di gennaio 2024), per poi essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE ed entrare in vigore.
Mentre la legislazione europea esistente ha già limitato in modo significativo l'uso dei gas fluorurati, le nuove norme ridurranno ulteriormente le loro emissioni nell'atmosfera e contribuiranno a limitare l'aumento della temperatura globale, in linea con l'Accordo di Parigi.
Il pesante taglio della quota d’immissione di Fgas sul mercato dell’Unione Europea è confermato a 42.874.410 ton CO2eq. nel biennio 2025-2026 (taglio del 48% rispetto al valore 2023, che è di 82.300.000 ton CO2eq.). Per l'anno 2024 il taglio sarà di "solo" il 31%, come già previsto dal precedente Reg. (EU) 517/2014, che già prevedeva per il 2024 una quota di 56.700.000 ton CO2eq.
Per il triennio successivo, 2027-2029, la quota totale sarà ulteriormente dimezzata, arrivando a circa 21.700.000 ton CO2eq., per poi arrivare a circa 9.000.000 ton CO2eq. nel triennio 2030-2032.
Importante: come previsto dall'art. 19 del nuovo Regolamento, dal 1° gennaio 2025 anche gli inalatori medici dosati (per asma e malattie respiratorie), caricati con HFC - principalmente R134a - non potranno essere immessi sul mercato, a meno che gli HFC non siano contabilizzati nell'ambito del sistema di quote (questa specifica applicazione, finora esentata dal sistema quote CO2, impatta per circa 9 milioni di Ton di CO2eq.).
Ne consegue che per il settore RACHP il taglio effettivo della quota di CO2 disponibile (2025 Vs 2023) sarà indicativamente del 55-60%.
Refrigeratori e congelatori uso domestico
Divieto totale di utilizzo di gas fluorurati dal 2026 (salvo quando richiesto per rispettare i requisiti
di sicurezza dell'installazione)
Refrigeratori e congelatori per solo uso commerciale (apparecchiature autonome)
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 150 dal 2022
Qualunque apparecchiatura autonoma per refrigerazione, esclusi i chiller
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 150 dal 2025 (salvo quando richiesto per rispettare i
requisiti di sicurezza dell'installazione)
NOTA: definizione di apperecchiatura autonoma (self-contained)
Per "apparecchiatura o sistema autonomo" si intende un
apparato di refrigerazione che contiene evaporatore e condensatore all'interno della macchina stessa, e che quindi non necessita di un collegamento del gas refrigerante a una linea (tubazione) esterna.
Chiller con potenza nominale fino a 12 kW
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 150 dal 2027 (tranne quando richiesto e necessario per
soddisfare requisiti di sicurezza).
Divieto d'uso di qualsiasi gas fluorurato dal 2032 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare
requisiti di sicurezza).
Chiller con potenza nominale sopra i 12 kW
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP > 750 dal 2027 (tranne quando richiesto e necessario per
soddisfare requisiti di sicurezza)
NOTA: per Refrigeratore (chiller) s'intende un unico sistema la cui funzione principale è raffreddare
un fluido termovettore (come acqua, glicole, salamoia o CO2) a fini di refrigerazione, processo,
conservazione o human comfort.
Condizionatori d'aria per ambienti tipo plug-in, spostabili da stanza a stanza
dall'utilizzatore
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 150 dal 2020 (invariato)
Apparecchiature di condizionamento d'aria plug-in, monoblocco e altre pompe di calore autonome,
con una capacità nominale massima fino a 12 kW inclusi
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 150 dal 2027 (tranne quando richiesto e necessario per
soddisfare requisiti di sicurezza)
- Quando i requisiti di sicurezza nel sito di installazione non consentono l'utilizzo di alternative
ai gas fluorurati ad effetto serra con GWP pari o inferiore a 150, il limite di GWP è comunque
750;
Divieto d'uso di tutti i gas fluorurati dal 2032 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare
requisiti di sicurezza)
- Quando i requisiti di sicurezza nel sito di installazione non consentono l'utilizzo di alternative
ai gas fluorurati, il limite di GWP è comunque 750
Monoblocco e altre apparecchiature autonome per il condizionamento dell'aria e le pompe di
calore, con una potenza nominale massima superiore a 12 kW ma non superiore a 50 kW
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 150 dal 2027 (tranne quando richiesto e necessario per
soddisfare requisiti di sicurezza)
- Quando i requisiti di sicurezza nel sito di installazione non consentono l'utilizzo di alternative
ai gas fluorurati ad effetto serra con GWP pari o inferiore a 150, il limite di GWP è comunque 750;
Altre apparecchiature autonome per il condizionamento dell'aria e le pompe di calore
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 150 dal 2030 (tranne quando richiesto e necessario per
soddisfare requisiti di sicurezza)
- Quando i requisiti di sicurezza nel sito di installazione non consentono l'utilizzo di alternative
ai gas fluorurati ad effetto serra con GWP pari o inferiore a 150, il limite di GWP è comunque
750
NOTA: per condizionatore "monoblocco" si intende un'unità di condizionamento che racchiude al suo
interno tutti i componenti tipici di un impianto di condizionamento dell’aria (circuito frigorifero,
evaporatore, compressore, condensatore, ventola ecc.).
Sistemi monosplit, contenenti meno di 3 kg di gas HFC (elencati nell'allegato I)
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 750 dal 2025
Divieto d'uso di tutti i gas fluorurati dal 2035 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare
requisiti di sicurezza)
Sistemi multisplit aria-acqua con una potenza nominale massima fino a 12 kW (sistemi
idronici)
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 150 dal 2027 (tranne quando richiesto e necessario per
soddisfare requisiti di sicurezza)
Divieto d'uso di tutti i gas fluorurati dal 2035 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare
requisiti di sicurezza)
Sistemi multisplit aria-aria con una potenza nominale massima fino a 12 kW (sistemi
VRF-VRV)
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 150 dal 2029 (tranne quando richiesto e necessario per
soddisfare requisiti di sicurezza)
Divieto d'uso di tutti i gas fluorurati dal 2035 (tranne quando richiesto e necessario per soddisfare
requisiti di sicurezza)
Sistemi multisplit aria-aria e aria-acqua con una potenza nominale superiore a 12 kW (sistemi
idronici e VRF-VRV)
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 750 dal 2029 (tranne quando richiesto e necessario per
soddisfare requisiti di sicurezza)
Divieto d'uso di gas fluorurati con GWP >= 150 dal 2033 (tranne quando richiesto e necessario per
soddisfare requisiti di sicurezza)
NOTA sui requisiti di sicurezza:
I requisiti relativi alla sicurezza sono stabiliti, in funzione delle specificità del sito e
dell'applicazione:
Dal Diritto dell'Unione Europea o dal Diritto dello stato membro;
Da un atto non giuridicamente vincolante contenente documentazione tecnica o norme che devono essere
applicate per garantire la sicurezza nel luogo specifico, purché siano in linea con il pertinente
diritto dell'Unione Europea o dal Diritto dello stato membro.
Per i soli clienti e partner GeneralGas e SaldoGas abbiamo elaborato una presentazione completa, che illustra in forma grafica i divieti d'uso sui nuovi impianti, suddivisi per settore e singola applicazione.
La presentazione può essere richiesta inviando una mail a: marketing@generalgas.it
L'accordo provvisorio introduce un divieto anche sui gas refrigeranti utilizzati per riparazione e manutenzione di sistemi refrigerazione esistenti.
A partire dal 2025 sarà infatti vietato l’utilizzo di gas refrigeranti vergini con GWP >2.500 (sparisce il vecchio limite delle 40 ton CO2eq., ovvero circa 10 kg di carica totale impianto, nel caso dell’R404A), a meno che questi gas non siano rigenerati o riciclati, nel qual caso beneficeranno di una deroga fino al 2030.
Un divieto simile viene introdotto per le apparecchiature di condizionamento d'aria e le pompe di calore per il 2026, con una deroga per i gas rigenerati o riciclati fino al 2032.
Il divieto di manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione fisse progettate per raffreddare prodotti a temperature inferiori a -50°C, utilizzando gas fluorurati con elevato GWP, sarà applicato nel 2032, con una deroga permanente in caso di utilizzo di gas riciclati o rigenerati.
A partire dal 1° gennaio 2025, è vietato l'uso di gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'Allegato
I (HFC), con un GWP >2.500, per l'assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di
refrigerazione.
A partire dal 1° gennaio 2032, sarà vietato l'uso di gas fluorurati ad effetto serra elencati
nell'Allegato I, con un GWP >= 750, per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di
refrigerazione, ad esclusione dei refrigeratori (chiller).
I controlli delle perdite saranno da effettuare con la seguente frequenza:
Gli operatori delle apparecchiature contenenti Fgas HFC (o miscele HFC/HFO) in quantità pari o superiore a 500 tonnellate di CO2 equivalente o a 100 chilogrammi di Fgas HFO, garantiscono che l'apparecchiatura sia dotata di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l'operatore o una società di servizi di eventuali perdite. Tali sistemi di rilevamento delle perdite devono essere controllati almeno una volta ogni dodici mesi per assicurarne il corretto funzionamento.
Il testo fissa, inoltre, il prezzo di assegnazione della quota di HFC a 3,00 euro/Ton CO2eq., regolabile in
base all'inflazione. Una parte delle entrate sarà utilizzata per coprire i costi amministrativi
dell'attuazione del regolamento sui gas fluorurati, mentre il resto sarà destinato al bilancio generale
dell'UE. Questo livello di tassazione, a titolo di mero esempio, impatterà per circa 6,00 €/kg sul gas
R410A. Minore il GWP minore l’impatto della tassazione, a conferma che, anche sugli impianti “datati”, è
bene accelerare la transizione da gas a elevato impatto, quale R404A, a soluzioni più attuali (es. R448A,
R449A).
Le entrate generate dall'importo dell'assegnazione delle quote costituiscono entrate con destinazione
specifica esterna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046. Tali
entrate sono destinate al programma LIFE e alla rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale
(Amministrazione pubblica europea), per coprire i costi del personale esterno addetto alla gestione
dell'assegnazione delle quote, dei servizi informatici e dei sistemi di concessione delle licenze ai fini
dell'attuazione del presente regolamento e per garantire il rispetto del protocollo. Le entrate utilizzate
per coprire tali costi non supereranno l'importo massimo annuale di 3 milioni di euro. Le entrate rimanenti
dopo la copertura di tali costi sono iscritte nel bilancio generale dell'Unione.
Portale Gas Fluorurati per controllo quote Fgas (art. 20)
Ai fini di garantire un presidio continuo e in tempo reale sul corretto utilizzo della quota da parte dei detentori, ed evitare che la stessa quota sia utilizzata in eccesso o utilizzata più volte, la Commissione istituisce e garantisce il funzionamento di un sistema elettronico per la gestione del sistema delle quote CO2, la concessione delle licenze di importazione e di esportazione e la rendicontazione. Tale portale sarà interconnesso con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane; gli Stati membri assicureranno l'interconnessione dei loro ambienti nazionali di sportello unico per le dogane con lo Sportello Unico Doganale dell'Unione Europea.
Misure di monitoraggio del commercio illegale (art. 24)
Sulla base del regolare monitoraggio del commercio di gas fluorurati ad effetto serra e della valutazione
dei potenziali rischi di commercio illegale legati ai movimenti di gas fluorurati ad effetto serra,
prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per:
(i) integrare l'articolo 29 specificando i criteri che le autorità competenti degli Stati
membri devono prendere in considerazione quando effettuano i controlli per stabilire se le imprese
rispettano gli obblighi previsti dal regolamento;
(ii) integrare l'articolo 23 specificando i requisiti da verificare in sede di
controllo dei gas fluorurati ad effetto serra, dei prodotti e delle apparecchiature contenenti tali gas o
il cui funzionamento dipende da tali gas, posti in custodia temporanea. o in regime doganale, compreso il
deposito doganale o il regime di zona franca, o in transito nel territorio doganale dell'Unione;
(iii) modificare l'articolo 22 aggiungendo metodologie di tracciamento per i gas
fluorurati ad effetto serra immessi in commercio per il monitoraggio dell'importazione e dell'esportazione
di gas fluorurati ad effetto serra, prodotti e apparecchiature contenenti tali gas o il cui funzionamento
dipende da tali gas, posti in deposito temporaneo o in regime doganale.
Sanzioni
Il testo provvisorio prevede che gli Stati membri stabiliscano norme sulle sanzioni efficaci, proporzionate
e dissuasive applicabili alle infrazioni. Le sanzioni dovrebbero comprendere almeno multe, confisca dei
prodotti, esclusione temporanea dei prodotti dagli appalti pubblici e divieti commerciali temporanei.
Dovrebbero essere compatibili con la direttiva sui reati ambientali e con gli ordinamenti giuridici
nazionali. Dovrebbero essere superiori a una soglia quantitativa minima stabilita, se gli Stati membri
decidono di fissare una soglia.